Il conduttore che non paga il canone locativo, può essere oggetto di procedura di sfratto per morosità se il ritardo si protrae per oltre venti giorni dalla scadenza mensile contrattualmente prevista. Tuttavia il conduttore a sua volta può sanare la morosità sino all’udienza avanti il Giudice adito ed evitare quindi che il Giudice emetta ordinanza di convalida dello sfratto per morosità.

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